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Come partecipare alle aste giudiziarie
1. Cosa devo fare se trovo qualcosa che mi interessa?
Si deve leggere attentamente l’avviso di vendita (è importante verificare se si tratta di vendita con incanto o di vendita senza incanto perché esse sono disciplinate da regole parzialmente diverse) e l’intera perizia relativa all’immobile che interessa, si possono fare delle fotocopie presso l’Ordine degli Avvocati all’interno del Tribunale. Ricordiamo, inoltre, che, previo accordo (rispettivamente con il custode - ma solo se sia stato nominato nelle procedure esecutive immobiliari- e, sempre, con il curatore, nel caso di procedure fallimentari), è possibile vedere gli immobili, altrimenti ci si può basare solo sulla perizia del consulente tecnico. Se successivamente si intende partecipare occorre depositare apposita domanda. 2. cos’e’ la domanda di partecipazione? dove la trovo? a chi e quando devo depositarla?
La domanda (che può essere proposta da chiunque fatta eccezione per il debitore o il fallito (sicch&oeacute; il coniuge ovvero i parenti di costoro possono partecipare agli incanti) è un semplice modulo in bollo da 14,35 € da compilare con l'indicazione dei propri dati anagrafici, del codice fiscale (ove l'offerente sia una società dovrà essere allegata anche una visura aggiornata della Camera di Commercio: in tal caso all'asta potrà presenziare unicamente il legale rappresentante), degli estremi dell’asta a cui si intende partecipare. IMPORTANTE: la domanda di partecipazione deve essere firmata dalla persona che intende acquistare a cui successivamente verrà intestato l’immobile. Non è permesso ottenere l'intestazione a favore di persona diversa da quella che si è aggiudicata l'immobile
Vendita con incanto:
Vendita senza incanto: ATTENZIONE: la domanda di partecipazione è vincolante nel caso di vendita senza incanto nel senso che non sarà possibile ritirare la propria offerta: pertanto ove si sia unici offerenti si sarà costretti ad acquistare, pena la perdita della cauzione (assegno del 10%); 3. A cosa serve l’assegno richiesto?
L’assegno del 10% viene richiesto a titolo di cauzione e, in caso di acquisto, verrà successivamente scalato dal prezzo di aggiudicazione finale; l'altro assegno viene richiesto per le spese di trasferimento immobile (registrazione decreto di trasferimento, trascrizione e voltura catastale): l'importo eccedente verrà restituito. 4. Ma la tassa di registro e’ cosi’ alta??
Se ha diritto all’agevolazione fiscale per la prima casa può presentare l’apposita domanda al cancelliere al momento del saldo del prezzo. Altre agevolazioni fiscali sono previste per gli agricoltori. (informazioni presso l’Agenzia delle Entrate) 5. Se non mi aggiudico la vendita perdo questo assegno o parte di esso?
Assolutamente no! Le verrà restituito il giorno stesso dell’asta in Cancelleria Fallimentare o delle Esecuzioni immobiliari. Le uniche spese perse consistono nel bollo da € 14,35 applicato alla domanda. 6. Come si svolge l’asta? ?
In caso di vendita senza incanto il Giudice aprirà le buste, chiamerà gli offerenti e comunicherà i prezzi offerti. A quel punto viene aperta la gara tra tutti gli offerenti partendo dal prezzo più alto, dopo che il Giudice stabilisce l’offerta minima in aumento Non sarà più possibile per nessuno (salvo nel caso di vendita con incanto) presentare aumento di un sesto entro 10 giorni dall’aggiudicazione, che quindi deve considerarsi definitiva. Il Giudice conserva peraltro il potere di sospendere la vendita nel caso che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. L’offerta di partecipazione alla gara con aumento di sesto dovrà essere in bollo da 14,00 € e non può essere effettuata a mezzo di mandatario munito di procura notarile quando tale gara si svolge nelle forme della vendita senza incanto. 7. In caso di aggiudicazione cosa devo fare?
Alla fine dell’asta si presenterà dal cancelliere, che le indicherà quali documenti produrre. IMPORTANTE: Il saldo del prezzo dovrà avvenire entro 60 giorni (come da bando) o 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dell’asta, pena la perdita della cauzione (assegno 10%). 8. L’immobile che acquisto mi viene trasferito libero da ogni aggravio?
Verranno cancellate tutte le ipoteche e i pignoramenti, anche se il prezzo offerto non sarà sufficiente a soddisfare tutti i creditori. IMPORTANTE: Eventuali trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, che verranno individuate e di cui verrà ordinata la cancellazione nel decreto di trasferimento, non si cancelleranno automaticamente con la vendita ma saranno effettuate a cura e spese dell’aggiudicatario. Consigliamo di leggere con attenzione la perizia per controllare l’esistenza di tali aggravi. Si rammenta che l'immobile viene venduto a corpo e non a misura e che esso viene trasferito con le servitù attive o passive eventualmente inerenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 9. Ma se l’immobile è occupato dal debitore come mi devo comportare dopo l’acquisto
Nel caso in cui il debitore non liberi l’immobile, lei dovrà attendere la registrazione del decreto di trasferimento del Giudice all’Agenzia Entrate (circa 3, 4 mesi indicativamente). Successivamente con la copia autentica munita di formula esecutiva di tale decreto, potrà rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari, avvalendosi eventualmente di un legale, per dare inizio alla liberazione dell’immobile. Il decreto di trasferimento registrato è un titolo esecutivo, quindi la procedura di liberazione dell’immobile è più veloce rispetto a quella di un normale sfratto, dalla data della vendita in tutto indicativamente 8-9 mesi. In ogni caso il possesso dell'immobile acquistato potrà essere conseguito solamente dopo l'emissione del decreto di trasferimento. • Consulta le offerte sulle aste immobiliari presenti nel nostro database. • Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze contiene tutte le informazioni, gli esempi e i documenti per guidare il cittadino alla corretta partecipazione alle aste di immobili in origine proprietà dello Stato e di Enti pubblici previdenziali. |